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Attestato di Rischio cosa è cambiato

L'attestato di Rischio: Cosa è cambiato?

  • Provvedimento n. 71 del 16 aprile 2018: Disposizioni in materia di attestato di rischio dinamico

Provvedimento n. 71 del 16/04/2018
Relazione al Provvedimento n. 71 del 16/04/2018
Provvedimento n. 72 del 16/04/2018
Relazione al Provvedimento n. 72 del 16/04/2018
Provvedimento IVASS n. 72/2018. Chiarimenti interpretativi

  • Provvedimento IVASS N. 72 del 16 APRILE 2018: “Criteri di individuazione delle regole evolutive della classe di merito di conversione universaledi cui all'’ART. 3
    del regolamento IVASS N. 9 del 19 MAGGIO 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ATTESTATO DI RISCHIO”.

    IN PARTICOLARE

Art. 5 Decorsi i 15 gg dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestato di rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente che attesti la mancata circolazione e/o la precedente stipula di una polizza Temporanea.

Art. 6 Qualora successivamente alla stipula di una polizza temporanea, venga sottoscritta una polizza annuale o di anno più frazione , i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee verranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dalla prima assicurazione che assumerà il rischio con la polizza annuale, ai fini del calcolo della attribuzione della CU.

Art.7 Il contratto assicurativo è assegnato alla classe di merito 18, qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complememntare/certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto. 

Art. 7b In caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno di essi, a quest'ultimo è attribuita la classe CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti, già cointestatri, possono conservare la classe CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o piu di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di nuovo contratto.

Art. 7c In caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente, o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe CU già maturata dal veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente  ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

Art. 7d qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;

Art. 7e Nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:

• vendita;
• demolizione;
• furto di cui sia esibita denuncia;
• certificazione di cessazione della circolazione;
• definitiva esportazione all’estero;
• consegna in conto vendita,


al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;

Art 7f Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, q uale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato.
Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente Provvedimento;

Art 7g Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;

Art 7h Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU; 

 Art 7i Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani”; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;

Art 7j Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;

Art. 7k Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;

Art 7l Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;

Art 7m Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

Provvedimento n. 71 del 16/04/2018
Relazione al Provvedimento n. 71 del 16/04/2018
Provvedimento n. 72 del 16/04/2018
Relazione al Provvedimento n. 72 del 16/04/2018
Provvedimento IVASS n. 72/2018. Chiarimenti interpretativi

 Inoltre:

Tabella di sinistrosità passa da 5 a 10 anni

La “storia” assicurativa del veicolo, segnalata sull'Attestato di Rischio a cui eravamo abituati e che riportava una tabella di sinistrosità relativa ai 5 anni precedenti rispetto alla scadenza del contratto, con i relativi sinistri pagati segnalati. A partire dal dal 1 gennaio 2019 si estenderà a 10 anni. Rimane invariato il periodo di validità dell’attestato, ai fini dell’attribuzione della classe di merito, resta a 5 anni.

Codice identificativo univoco del rischio

Altra novità è l'inserimento di un codice identificativo univoco del rischio (IUR), che legherài dati del proprietario del veicolo ai sinistri, ciò permetterà alle compagnie un’identificazione veloce e univoca del rischio di modo da poter velocemente assegnare al contratto la classe di merito corretta. Questo dato comparirà sugli attestati in scadenza a partire dal 1 agosto 2018.

Da evitare:
In caso di acquisto dell'auto, evitate sempre di cointestarla, in special modo se le due persone, non fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Infatti la legge Bersani, non contempla la comproprietà, e quindi salvo, per qualche eccezione non ne potrete godere, cominciando quindi con la classe di merito 14, invece che con la piu bassa del nucleo familiare.