Se il veicolo è in uso a soggetto diverso dall’intestatario.
Dal luglio del 2014 è entrata in vigore una nuova disposizione sulla possibilità di intestazione temporanea di veicoli.
Leggendo la documentazione di approfondimento sotto elencata, si tratta di una "nuova" disposizione obbligatoria per: trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing, dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, che comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
Puntualizzando che la cosa è obbligatoria nel caso di presenza di contrattualistaica (es. di usufrutto o leasing) e che esistono delle sanzioni in caso di accertamento, per quanto possa essere difficile in assenza di contratto per le forze dell'ordine un accertamento del genere, mi preme far pensare che tale disposizione possa essere anche positiva per una distinzione netta in caso di responsabilità tra il guidatore usuale ed il proprietario del veicolo., per es. in caso di multe.
Per es. nel caso di auto data in dotazione dall'azienda al proprio commerciale: grazie all'intestazione temporanea si distinguono amministrativamente i costi dell'auto, dal comportamento non corretto sulla strada del proprio dipendente, che risulterà direttamente alle autorità come destinatario delle eventuali multe.
Stessa cosa sarebbe possibile in ambito di famiglia allargata, per esempio l'auto intestata alla madre e guidata dal figlio ormai residente in altro nucleo familiare. In questo caso già l'assicurazione prevede la possibilità di distinguere il contraente (che paga e ritira la polizza) e il proprietario. Con questa disposizione, per es. il figlio libera il genitore da eventuali responsabilità come le relative multe dichiarandosì quale principale utilizzatore del veicolo...
Approfondimenti:
Circolare dal Ministero dei Trasporti n. 15513
Art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-bis, d.P.R. n. 495/1992